Art. 29

Modifica delle utilizzazioni finali

In vigore dal 26 ott 2004
Fatto salvo il disposto dell', il primo trasformatore può modificare le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui all', paragrafo 2, lettera f), dopo che la materia prima oggetto del contratto gli è stata consegnata e sono state soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 3, primo comma. La modifica delle utilizzazioni finali deve essere conforme alle condizioni stabilite all', paragrafo 1, secondo comma, e all', paragrafo 3. Il primo trasformatore ne dà preavviso all'autorità competente, al fine di consentire tutti i necessari controlli. SEZIONE 4 Rese rappresentative e quantità da consegnare
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Art. 29 Regolamento (UE) 2004/1973 — Modifica delle utilizzazioni finali | Portale Normativo