Art. 130
Determinazione del quantitativo di riferimento individuale di latte
In vigore dal 26 ott 2004
Fino al termine dell'undicesimo periodo di cui all' del regolamento (CE) n. 1788/2003, in deroga all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 118 quinquies, lettera a), del presente regolamento, uno Stato membro può decidere che, nel caso di produttori di latte che rendono disponibili o riprendono, in tutto o in parte, quantitativi di riferimento individuali con effetto rispettivamente il 31 marzo o il 1o aprile, ai sensi dell', lettere j) e k) del regolamento (CE) n. 1788/2003 o conformemente a disposizioni nazionali adottate ai fini dell'applicazione degli del medesimo regolamento, il 1o aprile è la data che determina:
a)
il limite massimo del quantitativo di riferimento individuale di latte disponibile per poter beneficiare del premio per vacca nutrice nonché il numero massimo di vacche nutrici;
b)
la concessione di pagamenti supplementari per capo per le vacche da latte;
c)
il numero di vacche da latte ai fini della concessione del pagamento per l'estensivizzazione per le vacche da latte tenute in aziende situate in zone montane;
d)
il coefficiente di densità.
Articolo 130 bis
Determinazione dei periodi di detenzione
L'ultimo giorno dei periodi di detenzione di cui agli , paragrafo 1, 101, 118 quater, paragrafo 2, e 123 è il giorno, feriale o festivo, che precede il giorno recante la stessa cifra del giorno di decorrenza del periodo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1973:oj#art-130