Art. 97

Diritto al premio

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Il premio di destagionalizzazione può essere concesso soltanto per i manzi che abbiano già ottenuto il premio speciale, o per i manzi ad essi equiparati a norma dell', in uno Stato membro in cui vige il premio di destagionalizzazione, e che vengano macellati in uno Stato membro in cui vige parimenti il premio di destagionalizzazione. 2.   Può fruire del premio soltanto l'agricoltore che ha detenuto per ultimo l'animale prima della macellazione.
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Art. 97 Regolamento (UE) 2004/1973 — Diritto al premio | Portale Normativo