Art. 94

Modalità del sistema di concessione

In vigore dal 26 ott 2004
1.   In deroga all', il premio è versato al produttore che abbia detenuto l'animale per un periodo minimo di due mesi, conclusosi meno di un mese prima della data di macellazione o di spedizione oppure meno di due mesi prima della data di esportazione. Nel caso dei manzi il pagamento del premio è soggetto alle modalità seguenti: a) il pagamento per la prima fascia di età può essere eseguito soltanto se l'agricoltore ha detenuto l'animale per un periodo di almeno due mesi tra il momento in cui l'animale aveva almeno sette mesi e il momento in cui ne aveva meno di 22; b) il pagamento per la seconda fascia di età può essere eseguito soltanto se l'agricoltore ha detenuto l'animale di almeno 20 mesi di età per un periodo di almeno due mesi; c) i due pagamenti possono essere eseguiti in un'unica soluzione soltanto se l'agricoltore ha detenuto l'animale per almeno quattro mesi consecutivi, rispettando le condizioni relative all'età di cui alle lettere a) e b); d) se l'animale è stato spedito da un altro Stato membro quando aveva raggiunto i 19 mesi, può essere corrisposto soltanto il pagamento relativo alla seconda fascia di età. 2.   Ai fini del calcolo del coefficiente di densità di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003, ogni animale oggetto di domanda congiunta per le due fasce di età viene conteggiato due volte. 3.   Per la determinazione del peso della carcassa viene fatto riferimento ad una carcassa conforme ai requisiti di cui all' del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio (35). Se la presentazione della carcassa non risponde a tali requisiti, si applicano i coefficienti correttivi precisati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione (36). Se la macellazione avviene in un macello che non è soggetto all'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, lo Stato membro può autorizzare la determinazione del peso in base al peso vivo dell'animale macellato. In tal caso, il peso carcassa è considerato pari o superiore a 185 kg se il peso vivo dell'animale era pari o superiore a 340 kg.
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Art. 94 Regolamento (UE) 2004/1973 — Modalità del sistema di concessione | Portale Normativo