Art. 2
Condizioni applicabili al pagamento
In vigore dal 26 ott 2004
1. I pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), e), h), i), j), m) e p) sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,3 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.
Nel caso di Malta, i pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), e), h), i), j), m) e p) sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,1 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.
2. I pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), h) e j) sono concessi soltanto per le superfici che siano state interamente seminate e sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.
Tuttavia, nel caso del premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del pagamento per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10 del medesimo regolamento, le colture praticate su superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
3. Per un dato anno va presentata, per ogni particella coltivata, una sola domanda di pagamento per superficie a titolo di un regime il cui finanziamento è disciplinato dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (23).
Tuttavia:
a)
qualsiasi particella coltivata che sia oggetto nel corso di un medesimo anno di una domanda di premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o di una domanda di premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2 dello stesso regolamento può formare oggetto di una domanda di pagamento per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, del suddetto regolamento;
b)
qualsiasi particella coltivata che sia oggetto nel corso di un medesimo anno di una domanda di aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o di una domanda di premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2 dello stesso regolamento può formare oggetto di una domanda di aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 9, del suddetto regolamento;
c)
qualsiasi particella coltivata che sia oggetto nel corso di un medesimo anno di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può formare oggetto di una domanda di pagamento per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, dello stesso regolamento, fatto salvo il disposto dell'articolo 90, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, o di una domanda di aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3, del suddetto regolamento;
d)
qualsiasi particella coltivata che sia oggetto nel corso di un medesimo anno di una domanda di pagamento per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può formare oggetto di una domanda di aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 9, dello stesso regolamento.
4. I terreni utilizzati per produrre materie prime ai sensi dell'articolo 55, lettera b), e dell'articolo 107, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CE) n. 1782/2003 o coltivati a prodotti che beneficiano dell'aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del medesimo regolamento non sono ammessi a beneficiare dell'aiuto comunitario di cui al titolo II, capitolo VIII, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (24), a meno che non si tratti di un sostegno concesso per le spese di impianto di specie a rapido accrescimento di cui all'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma del precitato regolamento.
Le materie prime di cui all'articolo 55, lettera b), e all'articolo 107, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CE) n. 1782/2003, coltivate su terreni ritirati dalla produzione, nonché i prodotti intermedi, i prodotti finiti, i prodotti connessi e sottoprodotti da esse derivati non sono ammessi a beneficiare di alcun finanziamento a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1258/1999.
5. Ai fini del premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del pagamento per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, del medesimo regolamento, per «lupini dolci» si intende le varietà di lupini in grado di produrre sementi che comprendono una percentuale massima del 5 % di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
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