Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
l’utilizzatore di una materia prima agricola di cui agli articoli 96 e 98 del regolamento (CE) n. 73/2009 che effettua la prima trasformazione di tale materia prima al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007
Fonte: reg-2009-10-29-1121 — art. 31 →l’utilizzatore delle materie prime agricole, ad esclusione del richiedente che utilizza le materie prime nella propria azienda, il quale effettua la loro prima trasformazione al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all’articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n
Fonte: reg-2007-03-13-270 — art. 1 →l'utilizzatore delle materie prime agricole che effettua la loro prima trasformazione al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n
Fonte: reg-2004-10-26-1973 — art. 23 →