Art. 1
Definizioni
In vigore dal 13 mar 2007
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:
1)
l’articolo 3, paragrafo 1, è modificato come segue:
a)
è inserita la seguente lettera b bis):
«b bis)
entro il 15 ottobre successivo alla fine dell’anno per il quale è concesso l’aiuto, tutti i dati necessari per valutare l’aiuto per le colture energetiche, in particolare:
—
il numero di domande,
—
le superfici corrispondenti a ciascuna specie di materia prima,
—
le quantità di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto;»
b)
la lettera c) è modificata come segue:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«entro il 31 gennaio dell’anno successivo:»;
ii)
il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii)
la quantità totale determinata nel caso dei pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all’articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;
c)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
entro il 31 marzo dell’anno del raccolto, l’importo indicativo dell’aiuto per kg nel caso dell’aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per gruppo di varietà di tabacco di cui all’allegato XXV del presente regolamento e, ove applicabile, per grado qualitativo;».
2)
L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Il coefficiente di riduzione della superficie, nel caso previsto all’articolo 75, all’articolo 78, paragrafo 2, all’articolo 82, all’articolo 85, all’articolo 89, paragrafo 2, all’articolo 98 e all’articolo 143 del regolamento (CE) n. 1782/2003, o il coefficiente di riduzione delle quantità, nonché i criteri oggettivi nel caso previsto all’articolo 95, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono fissati prima dell’assegnazione dei pagamenti agli agricoltori e, al più tardi, entro il 31 gennaio dell’anno successivo in base ai dati comunicati a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), b bis) e c), del presente regolamento.»
3)
Il capitolo 8 è sostituito dal seguente:
«CAPITOLO 8
AIUTO PER LE COLTURE ENERGETICHE
SEZIONE 1
Definizioni
Articolo 23
Definizioni
Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni:
a)
per “richiedente” si intende l’agricoltore che coltiva le superfici di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 al fine di ottenere l’aiuto di cui al suddetto articolo;
b)
per “aiuto” si intende l’aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
c)
per “prodotti energetici” si intendono i prodotti di cui all’articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
d)
per “primo trasformatore” si intende l’utilizzatore delle materie prime agricole, ad esclusione del richiedente che utilizza le materie prime nella propria azienda, il quale effettua la loro prima trasformazione al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all’articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
e)
per “collettore” si intende qualsiasi persona che stipula un contratto con un richiedente ai sensi dell’articolo 25 e che acquista per proprio conto le materie prime di cui all’articolo 24, paragrafo 1, destinate agli usi di cui all’articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
SEZIONE 2
Utilizzazione della materia prima
Articolo 24
Utilizzazione della materia prima
1. Qualsiasi materia prima agricola può essere coltivata sulle superfici oggetto dell’aiuto, purché sia utilizzata principalmente per la fabbricazione di prodotti energetici alle condizioni specificate nei paragrafi da 2 a 8.
2. La barbabietola da zucchero può essere coltivata sulle superfici di cui al paragrafo 1 a condizione che qualsiasi prodotto intermedio sia utilizzato per la fabbricazione di prodotti energetici e che qualsiasi coprodotto o sottoprodotto contenente zucchero sia utilizzato in conformità al regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (*1).
3. Per la canapa si applicano le disposizioni dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (*2) e dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 796/2004.
4. Gli Stati membri possono escludere dall’aiuto qualsiasi materia prima agricola che comporti difficoltà in materia di controlli, salute pubblica, ambiente, diritto penale o da cui si ottenga una percentuale ridotta di prodotti energetici finiti.
5. Per qualsiasi materia prima, gli Stati membri possono fissare una superficie minima coltivata.
6. Il valore economico dei prodotti energetici ottenuti dalla trasformazione delle materie prime deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione, determinato secondo il metodo di valutazione di cui all’articolo 38, paragrafo 6, del presente regolamento.
7. In deroga al paragrafo 6, la soia può essere coltivata sulle superfici di cui al paragrafo 1 a condizione che qualsiasi prodotto intermedio, eccettuata la farina di soia, sia utilizzato per la fabbricazione di prodotti energetici.
8. I prodotti energetici sono ottenuti, al massimo, da un terzo trasformatore.
SEZIONE 3
Contratto
Articolo 25
Contratto
1. La produzione delle materie prime di cui all’articolo 24 forma oggetto di un contratto ai sensi dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003, alle condizioni stabilite nel presente capitolo.
2. In deroga al paragrafo 1, per gli anni precedenti la prima raccolta di colture diverse dalle colture annuali, il richiedente può impegnarsi con una dichiarazione scritta a piantare durante l’anno considerato e a utilizzare la materia prima successivamente raccolta per la fabbricazione di prodotti energetici. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a)
le specie di ciascuna materia prima e la superficie piantata con ciascuna specie;
b)
l’anno previsto per la prima raccolta.
3. Entro la data di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, il richiedente presenta all’autorità competente, a corredo della domanda unica, una copia del contratto stipulato con un collettore o un primo trasformatore o, se del caso, la dichiarazione di cui al paragrafo 2.
Lo Stato membro ha facoltà di decidere che il contratto possa essere stipulato esclusivamente tra il richiedente e il primo trasformatore.
Lo Stato membro ha facoltà di prescrivere che il richiedente stipuli un solo contratto per ciascuna materia prima.
4. Il richiedente provvede affinché il contratto contenga almeno i seguenti elementi:
a)
nome, cognome e indirizzo delle parti contraenti;
b)
durata;
c)
le specie di ciascuna materia prima e la superficie piantata con ciascuna specie;
d)
eventuali condizioni applicabili alla consegna della quantità prevista di materia prima;
e)
l’impegno dell’agricoltore a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 27, paragrafo 1;
f)
l’impegno del primo trasformatore o del collettore a utilizzare le materie prime in conformità del presente capitolo.
SEZIONE 4
Rese rappresentative, consegna della materia prima e quantità da consegnare
Articolo 26
Rese rappresentative
1. Gli Stati membri stabiliscono annualmente, in tempo utile e con apposita procedura, le rese rappresentative da ottenere per ciascuna specie di materia prima e ne informano i richiedenti interessati.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non stabilire rese rappresentative per le colture diverse dalle colture annuali. In tal caso, qualora i controlli di cui all’articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, rivelino un rischio di inadempimento dell’obbligo di consegnare la totalità della materia prima raccolta, gli Stati membri stabiliscono, con apposita procedura, le rese rappresentative per le colture che presentano tale rischio.
Articolo 27
Consegna della materia prima e quantità da consegnare
1. Il richiedente consegna a un collettore o a un primo trasformatore:
a)
una quantità di materia prima almeno pari alla resa rappresentativa;
b)
la totalità della materia prima ottenuta dalle colture per le quali lo Stato membro ha deciso di avvalersi dell’opzione di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
Gli Stati membri adottano idonee misure di controllo per garantire che sia rispettato l’obbligo di consegna della totalità della materia prima di cui al primo comma, lettera b).
2. Il richiedente o il collettore o il primo trasformatore dichiara all’autorità competente la consegna della materia prima mediante una dichiarazione scritta firmata dal collettore o dal primo trasformatore e dal richiedente. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a)
la data della consegna;
b)
le quantità consegnate per ciascuna specie.
3. Il collettore o il primo trasformatore prende in consegna la materia prima di cui al paragrafo 1 e garantisce che una quantità equivalente di tale materia prima venga utilizzata nella Comunità per la fabbricazione di uno o più prodotti energetici.
4. Il collettore consegna al primo trasformatore una quantità equivalente di tutte le materie prime ricevute in consegna dai richiedenti.
5. Il primo trasformatore può utilizzare una quantità equivalente di materia prima, di prodotti intermedi o di sottoprodotti per fabbricare uno o più prodotti energetici.
Nel caso di cui al primo comma o se il collettore vende una quantità equivalente della materia prima raccolta, il primo trasformatore o il collettore ne informa l’autorità competente presso la quale è stata costituita la cauzione di cui all’articolo 31 oppure, se si applica l’articolo 37, l’autorità responsabile per l’accreditamento del collettore o del primo trasformatore di cui trattasi. Se la quantità equivalente viene utilizzata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri in causa si informano reciprocamente sull’operazione.
6. Fatte salve le disposizioni nazionali che disciplinano le relazioni contrattuali, il primo trasformatore può delegare a un terzo la raccolta della materia prima presso il richiedente. Il primo trasformatore rimane l’unico responsabile ai fini degli obblighi previsti dal presente capitolo.
Articolo 28
Circostanze eccezionali
In caso di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il richiedente può informare l’autorità competente, secondo la procedura prevista dall’articolo 72 del regolamento (CE) n. 796/2004, del fatto che, a causa di dette circostanze, non è in grado di consegnare tutta o parte della materia prima indicata nel contratto di cui all’articolo 25. L’autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze eccezionali, può consentire che venga modificata la quantità da consegnare al collettore o al primo trasformatore.
SEZIONE 5
Condizioni di pagamento dell’aiuto
Articolo 29
Pagamento
1. Fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 796/2004 e all’articolo 30 del presente regolamento, l’aiuto è pagato solo se:
a)
è stata presentata all’autorità competente una copia del contratto secondo il disposto dell’articolo 25;
b)
è stata costituita la cauzione di cui all’articolo 31, salvo se si applica l’articolo 37;
c)
è stata presentata all’autorità competente la dichiarazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2;
d)
l’autorità competente ha verificato, per ogni domanda, il rispetto delle disposizioni degli articoli 25 e 27.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le riduzioni e le esclusioni di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 796/2004 e le sanzioni di cui all’articolo 30 del presente regolamento, il pagamento dell’aiuto per gli anni precedenti la prima raccolta, nel caso delle colture diverse dalle colture annuali, è subordinato alla presentazione all’autorità competente della dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, e alla verifica da parte della stessa del rispetto dell’articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 30
Sanzioni in caso di falsa dichiarazione di consegna
Se dai controlli risulta che la dichiarazione di consegna di cui all’articolo 27, paragrafo 2, è deliberatamente falsa, il richiedente non è più ammesso a beneficiare dell’aiuto. Se l’aiuto è già stato pagato, viene recuperato conformemente alle disposizioni dell’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004. Per le colture diverse dalle colture annuali, i pagamenti già effettuati formano oggetto di recupero fino all’ultimo pagamento ammesso.
SEZIONE 6
Obblighi del collettore e del primo trasformatore
Articolo 31
Cauzioni
1. Il collettore o il primo trasformatore costituisce la cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la modificazione della domanda di pagamento per l’anno in questione nello Stato membro interessato, secondo il disposto dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004. Gli Stati membri possono tuttavia rinunciare ad esigere una cauzione alle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*3).
2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 60 EUR per ettaro, moltiplicato per la somma di tutte le superfici oggetto di un contratto firmato dal collettore o dal primo trasformatore, adibite alla produzione della materia prima in questione.
3. Nel caso della produzione di colture diverse dalle colture annuali, tuttavia, la cauzione è costituita unicamente per l’anno della prima raccolta e resta valida per gli anni successivi per tutta la durata del contratto.
4. Se il contratto è modificato in conformità all’articolo 28, la cauzione viene adeguata di conseguenza.
5. Fatti salvi gli articoli da 20 a 24 del regolamento (CEE) n. 2220/85, se è il collettore che ha costituito la cauzione, quest’ultima è svincolata dopo la consegna della materia prima al primo trasformatore, sempreché l’autorità competente del collettore possieda la prova che il primo trasformatore ha costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente. Se la prima trasformazione ha luogo in uno Stato membro che applica le disposizioni dell’articolo 37, la cauzione costituita dal collettore è svincolata dopo la consegna della materia prima ad un primo trasformatore accreditato.
Articolo 32
Esigenze principali, secondarie e subordinate per il collettore e il primo trasformatore
1. I seguenti obblighi costituiscono esigenze principali ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:
a)
l’obbligo per il collettore di consegnare al primo trasformatore la totalità della materia prima, a norma dell’articolo 27, paragrafo 4;
b)
l’obbligo per il primo trasformatore di trasformare almeno le quantità di materie prime determinate ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, nei prodotti finiti indicati nel contratto;
c)
l’obbligo per il primo trasformatore relativo al valore economico dei prodotti energetici ottenuti dalla trasformazione delle materie prime, di cui all’articolo 24, paragrafo 6.
2. L’obbligo per il primo trasformatore di trasformare la materia prima entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta costituisce un’esigenza secondaria ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.
3. I seguenti obblighi costituiscono esigenze subordinate ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:
a)
per il collettore e il primo trasformatore:
i)
l’obbligo di prendere in consegna le pertinenti quantità di materia prima consegnate dal richiedente, a norma dell’articolo 27, paragrafo 3;
ii)
l’obbligo di firmare la dichiarazione di consegna di cui all’articolo 27, paragrafo 2;
b)
per il primo trasformatore, l’eventuale obbligo di costituire una cauzione entro il termine stabilito all’articolo 31, paragrafo 1.
4. In deroga all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85, l’obbligo per il collettore o il primo trasformatore di accettare o di agevolare i controlli in loco effettuati dall’autorità competente o di fornire i documenti di cui all’articolo 38 del presente regolamento costituisce un’esigenza principale.
SEZIONE 7
Disposizioni particolari concernenti l’uso di materie prime nell’azienda
Articolo 33
Uso di materie prime nell’azienda
1. In deroga all’articolo 25, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare il richiedente a:
a)
utilizzare alberi da bosco a rotazione breve (NC ex 0602 90 41 ) o tutti i cereali e i semi oleosi corrispondenti ai codici NC 1201 00 90 , 1205 10 90 , 1205 90 00 , 1206 00 91 e 1206 00 99 raccolti:
i)
come combustibile per il riscaldamento della propria azienda agricola;
ii)
per la produzione, nella propria azienda agricola, di energia o di biocarburanti;
b)
trasformare tutta la materia prima raccolta in biogas (NC 2711 29 00 ) nella propria azienda.
2. Se si applica il paragrafo 1 del presente articolo, non si applica l’articolo 25. Entro la data di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, il richiedente presenta all’autorità competente, a corredo della domanda unica, una dichiarazione scritta contenente almeno le seguenti informazioni:
a)
le specie di ciascuna materia prima e la superficie piantata con ciascuna specie;
b)
se del caso, l’anno previsto per la prima raccolta;
c)
l’impegno, da parte del richiedente, a utilizzare o a trasformare direttamente la materia prima oggetto della dichiarazione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 24, paragrafo 1, entro una data fissata dallo Stato membro che non può essere posteriore al 31 luglio del secondo anno successivo a quello della raccolta;
d)
l’utilizzazione finale prevista della materia prima e la descrizione tecnica della trasformazione prevista.
3. Salvo disposizione contraria contenuta nella presente sezione, le disposizioni del presente capitolo si applicano agli agricoltori interessati.
Articolo 34
Quantità di materia prima da utilizzare nell’azienda
1. Il richiedente utilizza nella propria azienda:
a)
una quantità di materia prima almeno pari alla resa rappresentativa di cui all’articolo 26; oppure
b)
per le materie prime per le quali non è stata stabilita alcuna resa rappresentativa, tutta la materia prima raccolta.
Gli Stati membri istituiscono misure di controllo atte a garantire l’adempimento dell’obbligo di cui al primo comma, lettera b).
2. Entro la data fissata dallo Stato membro, il richiedente presenta all’autorità competente una dichiarazione di raccolta contenente almeno le seguenti informazioni:
a)
la data della raccolta;
b)
le quantità di materia prima raccolte.
3. In caso di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il richiedente può informare l’autorità competente, secondo la procedura prevista dall’articolo 72 del regolamento (CE) n. 796/2004, del fatto che non sarà in grado di raccogliere o di utilizzare tutta o parte della materia prima di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze eccezionali, può consentire che venga modificata la quantità da utilizzare nell’azienda.
Articolo 35
Controlli
Fatti salvi i controlli previsti agli articoli 24 e 26 del regolamento (CE) n. 796/2004 e all’articolo 37, paragrafi 4, 5 e 6, del presente regolamento, gli Stati membri che applicano l’articolo 33, paragrafo 1, del presente regolamento istituiscono misure di controllo atte a garantire che:
a)
siano raccolte le pertinenti quantità di materia prima in conformità dell’articolo 34.
Le misure di controllo comprendono almeno i seguenti elementi:
i)
controllo amministrativo dell’osservanza dell’articolo 34 con riguardo alle quantità raccolte;
ii)
controlli in loco presso almeno il 10 % delle aziende, intesi a verificare la quantità raccolta dichiarata dal richiedente a norma dell’articolo 34, paragrafo 2;
b)
la materia prima di cui alla lettera a) sia direttamente utilizzata nell’azienda o trasformata in biogas di cui al codice NC 2711 29 00 .
Articolo 36
Pagamenti
1. Fatte salve le riduzioni e le esclusioni di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 796/2004 e al paragrafo 2 del presente articolo, l’aiuto è pagato al richiedente a condizione che:
a)
siano state raccolte le quantità di materia prima richieste a norma dell’articolo 34;
b)
siano state presentate all’autorità competente le dichiarazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 2, e all’articolo 34, paragrafo 2;
c)
l’autorità competente abbia effettuato i controlli di cui all’articolo 35, lettera a).
2. Fatto salvo l’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora risulti che la dichiarazione di raccolta presentata da un richiedente ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, è deliberatamente falsa, il richiedente non è più ammesso a beneficiare dell’aiuto. Se l’aiuto è già stato pagato, viene recuperato in conformità dell’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.
Se la materia prima non è stata trasformata in prodotti energetici entro la data di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), l’aiuto erogato per la materia prima raccolta viene recuperato in conformità dell’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 e l’agricoltore è escluso dall’aiuto per le colture energetiche per l’anno successivo.
Articolo 36 bis
Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente sezione a decorrere dal 1o gennaio 2008.
SEZIONE 8
Sistema di accreditamento facoltativo
Articolo 37
Sistema di accreditamento facoltativo
1. In deroga all’articolo 31, gli Stati membri hanno facoltà di istituire un sistema di accreditamento dei collettori e dei primi trasformatori (di seguito “operatori accreditati”).
Gli Stati membri che decidono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma ne danno notifica pubblica entro il 1o novembre dell’anno precedente la sua applicazione. Per il 2007, tuttavia, essi rendono pubblica la loro decisione entro il 1o marzo 2007.
Salvo disposizione contraria della presente sezione, gli Stati membri che applicano il primo comma sono soggetti alle disposizioni del presente capitolo.
2. Gli Stati membri che decidono di applicare il paragrafo 1 adottano le disposizioni e le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capitolo. In particolare, essi stabiliscono le condizioni per l’accreditamento degli operatori in modo da garantire che siano soddisfatti almeno i seguenti criteri:
a)
per i collettori:
i)
possedere la capacità amministrativa per esercitare l’attività di collettore e tenere i registri di cui all’articolo 38;
ii)
avere un rapporto contrattuale con almeno un trasformatore per la consegna di materia prima o aver esercitato attività commerciali per un congruo periodo di tempo;
b)
per i primi trasformatori:
i)
possedere la capacità amministrativa per esercitare l’attività di primo trasformatore e tenere i registri di cui all’articolo 38;
ii)
possedere un’adeguata capacità produttiva per fabbricare almeno uno dei prodotti energetici di cui all’articolo 24, paragrafo 1.
3. Gli Stati membri definiscono una procedura di controllo dell’accreditamento degli operatori prima della pubblicazione dell’elenco di cui al paragrafo 6.
4. Se un operatore accreditato risulta inadempiente agli obblighi prescritti nel presente capitolo o nella normativa nazionale adottata in base ad esso, o se un collettore o primo trasformatore non accetta né agevola i controlli in loco effettuati dall’autorità competente e/o non fornisce i documenti di cui all’articolo 38, gli Stati membri comminano opportune sanzioni pecuniarie. L’entità della sanzione è determinata in proporzione alla gravità dell’infrazione e all’importo della cauzione incamerata per inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 32.
5. Se, per negligenza grave determinata dallo Stato membro, un operatore accreditato trasgredisce le disposizioni del presente capitolo o della normativa nazionale, lo Stato membro può decidere di revocare l’accreditamento per un periodo da esso determinato.
6. Entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale è concesso l’aiuto, gli Stati membri pubblicano un elenco dei collettori e dei primi trasformatori accreditati. Tuttavia, per gli aiuti relativi al 2007, l’elenco degli operatori accreditati è pubblicato al più tardi entro il 15 aprile 2007.
7. Se uno Stato membro ha deciso di applicare il paragrafo 1, l’aiuto è versato unicamente ai richiedenti che hanno stipulato contratti con collettori o trasformatori accreditati.
SEZIONE 9
Controlli
Articolo 38
Tenuta dei registri
1. L’autorità competente dello Stato membro precisa i registri che devono tenere i collettori, i trasformatori e i richiedenti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, nonché la frequenza con cui devono essere aggiornati, che deve essere almeno mensile.
2. I registri dei trasformatori recano almeno i dati seguenti:
a)
le quantità delle varie materie prime acquistate per essere trasformate;
b)
le quantità di materie prime trasformate, nonché le quantità e i tipi di prodotti finiti, coprodotti e sottoprodotti da esse ottenuti;
c)
le perdite inerenti alla lavorazione;
d)
le quantità distrutte, con la relativa giustificazione;
e)
le quantità e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi percepiti;
f)
se del caso, il nome e l’indirizzo del trasformatore successivo.
3. I registri dei collettori recano almeno i dati seguenti:
a)
le quantità di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate nell’ambito del presente regime;
b)
il nome e l’indirizzo del primo trasformatore.
4. I registri dei richiedenti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, recano almeno una contabilità di magazzino atta a conservare una traccia dei raccolti e della trasformazione nell’azienda.
5. L’autorità competente del collettore o del primo trasformatore verifica che il contratto presentato sia conforme alle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1. In caso contrario, l’autorità competente del richiedente ne è informata.
6. Per calcolare il valore economico dei prodotti di cui all’articolo 24, paragrafo 6, l’autorità competente interessata raffronta, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, la somma dei valori di tutti i prodotti energetici con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione. Ognuno di questi valori si ottiene moltiplicando la quantità del prodotto considerato per la media dei prezzi franco fabbrica rilevati durante la campagna precedente. Qualora tali prezzi non siano disponibili, l’autorità competente determina i prezzi pertinenti, segnatamente in base alle informazioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1.
Articolo 39
Controllo della trasformazione
1. Il primo trasformatore fornisce alla propria autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai costi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare le quantità di prodotti finiti che si potranno ottenere.
2. Le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti i collettori effettuano controlli in loco presso almeno il 25 % dei collettori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un’analisi del rischio. Tali controlli consistono in verifiche materiali e nell’esame dei documenti commerciali, al fine di accertare la corrispondenza tra gli acquisti di materie prime e le rispettive consegne e il rispetto delle esigenze principali, secondarie e subordinate di cui all’articolo 32.
3. Le autorità competenti degli Stati membri in cui ha luogo la trasformazione controllano il rispetto delle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1, e delle esigenze principali, secondarie e subordinate di cui all’articolo 32, paragrafo 2, presso almeno il 25 % dei trasformatori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un’analisi del rischio. Tali controlli comprendono almeno i seguenti elementi:
a)
un raffronto tra la somma dei valori di tutti i prodotti energetici e la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione;
b)
un’analisi del sistema di produzione del trasformatore, segnatamente verifiche materiali ed esame dei documenti commerciali, al fine di accertare la corrispondenza tra le consegne di materie prime e i prodotti finiti, i coprodotti e i sottoprodotti ottenuti.
Ai fini della verifica di cui al primo comma, lettera b), l’autorità competente effettua i controlli avvalendosi, in particolare, di coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime in causa. Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all’esportazione. In assenza di questi, si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall’industria di trasformazione interessata.
4. Per le trasformazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, i controlli vengono effettuati presso il 10 % dei richiedenti, selezionati in base ad un’analisi del rischio che tiene conto dei fattori seguenti:
a)
l’ammontare degli aiuti;
b)
il tipo di produzione dichiarato ai fini della trasformazione, segnatamente le colture diverse da quelle annuali;
c)
il numero di particelle agricole;
d)
l’evoluzione rispetto all’anno precedente;
e)
i risultati dei controlli degli anni precedenti;
f)
altri parametri stabiliti dagli Stati membri in base alla rappresentatività delle dichiarazioni presentate.
5. I controlli di cui al paragrafo 4 comprendono almeno i seguenti elementi:
a)
un raffronto tra la somma dei valori di tutti i prodotti energetici e la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione;
b)
l’esistenza di impianti per l’utilizzo o la trasformazione delle materie prime nell’azienda.
6. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 4 emergano irregolarità, l’autorità competente procede ad ulteriori controlli in loco durante l’anno in corso e aumenta la percentuale dei richiedenti da controllare nell’anno successivo, conformemente all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.
7. Se è previsto che taluni elementi dei controlli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere effettuati mediante campionamento, quest’ultimo deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.
8. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo firmata dall’ispettore, contenente tutti i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente quanto segue:
a)
la data del controllo;
b)
le persone presenti;
c)
il periodo oggetto del controllo;
d)
le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionamento;
e)
i risultati del controllo.
Articolo 40
Misure supplementari e reciproca assistenza
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo e si prestano reciproca assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente capitolo. Qualora il presente capitolo non preveda riduzioni o esclusioni adeguate, gli Stati membri possono applicare idonee sanzioni nazionali agli operatori che intervengono nella procedura per la concessione dell’aiuto.
2. Ove ciò sia necessario o previsto dalle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire controlli efficaci e verificare l’autenticità dei documenti presentati e l’esattezza dei dati scambiati.
(*1)
GU L 58 del 28.5.2006, pag. 1."
(*2)
GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1."
(*3)
GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.»
"
4)
All’articolo 61, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 59 e 60, lo Stato membro stabilisce, prima della concessione degli aiuti agli agricoltori e al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo, la percentuale definitiva di superamento calcolata fino alla seconda cifra decimale.»
5)
L’articolo 69 è sostituito dal seguente:
«Articolo 69
Comunicazioni
Ove si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 59 e 60, lo Stato membro stabilisce la percentuale definitiva di superamento prima della concessione degli aiuti agli agricoltori e al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo e la comunica alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo. I dati utilizzati per il calcolo della percentuale di superamento di una superficie di base sono comunicati per mezzo del modulo riportato nell’allegato VI.»
6)
All’articolo 136, il termine «articolo 30, paragrafo 3» è soppresso.
7)
All’articolo 171 bis decies, il paragrafo 3 è soppresso.
8)
All’articolo 171 ter ter, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri fissano l’importo dell’aiuto per ettaro SIG olivi per ogni categoria di oliveto prima della concessione degli aiuti agli agricoltori e al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo.»
9)
Nell’allegato III, il titolo «TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO» è soppresso.
10)
Nell’allegato VI, il titolo «TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO» è soppresso.
11)
L’allegato IX è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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