Art. 31
Definizioni
In vigore dal 29 ott 2009
Definizioni
Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni:
a)
«richiedente»: l’agricoltore che coltiva le superfici di cui agli del regolamento (CE) n. 73/2009 al fine di ottenere gli aiuti previsti dai suddetti articoli;
b)
«aiuto»: il pagamento transitorio per gli ortofrutticoli di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009 o il pagamento transitorio per i frutti rossi di cui all’ del medesimo regolamento;
c)
«primo trasformatore»: l’utilizzatore di una materia prima agricola di cui agli del regolamento (CE) n. 73/2009 che effettua la prima trasformazione di tale materia prima al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
d)
«collettore»: qualsiasi persona che stipula un contratto con un richiedente ai sensi della lettera a) e che acquista per proprio conto almeno uno dei prodotti di cui rispettivamente all’, paragrafo 2, quarto comma, o all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
e)
«organizzazione di produttori riconosciuta»: qualsiasi soggetto giuridico o parte chiaramente definita di un soggetto giuridico conforme ai requisiti dell’articolo 122, dell’articolo 125 bis, paragrafo 1, e dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, riconosciuto dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 125 ter del suddetto regolamento, nonché i gruppi di produttori riconosciuti a norma degli articoli 125 sexies e 103 bis del medesimo regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1121:oj#art-31