Art. 31

Definizioni

In vigore dal 29 ott 2009
Definizioni Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni: a) «richiedente»: l’agricoltore che coltiva le superfici di cui agli del regolamento (CE) n. 73/2009 al fine di ottenere gli aiuti previsti dai suddetti articoli; b) «aiuto»: il pagamento transitorio per gli ortofrutticoli di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009 o il pagamento transitorio per i frutti rossi di cui all’ del medesimo regolamento; c) «primo trasformatore»: l’utilizzatore di una materia prima agricola di cui agli del regolamento (CE) n. 73/2009 che effettua la prima trasformazione di tale materia prima al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007; d) «collettore»: qualsiasi persona che stipula un contratto con un richiedente ai sensi della lettera a) e che acquista per proprio conto almeno uno dei prodotti di cui rispettivamente all’, paragrafo 2, quarto comma, o all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009; e) «organizzazione di produttori riconosciuta»: qualsiasi soggetto giuridico o parte chiaramente definita di un soggetto giuridico conforme ai requisiti dell’articolo 122, dell’articolo 125 bis, paragrafo 1, e dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, riconosciuto dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 125 ter del suddetto regolamento, nonché i gruppi di produttori riconosciuti a norma degli articoli 125 sexies e 103 bis del medesimo regolamento.
Storico versioni

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