Art. 29

Obblighi dei produttori

In vigore dal 29 ott 2009
Obblighi dei produttori 1.   Uno stesso produttore non può essere membro di più di un’organizzazione interprofessionale. 2.   Il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale ha l’obbligo di consegnare il cotone che produce ad un’impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione. 3.   L’adesione dei produttori ad un’organizzazione interprofessionale riconosciuta è volontaria.
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Obblighi dei produttori (Art. 29 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo