Art. 28

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

In vigore dal 29 ott 2009
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali 1.   Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri riconoscono, ai fini della semina dell’anno successivo, le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone che ne fanno richiesta e che: a) totalizzano una superficie complessiva minima di 4 000 ha fissata dallo Stato membro e rispondente ai criteri per il riconoscimento di cui all’, e comprendono almeno un’impresa di sgranatura; b) hanno adottato regole operative interne relative, in particolare, alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità delle normative nazionale e comunitaria. 2.   Qualora si constati che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri per il riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento a meno che non venga posto rimedio all’inosservanza dei criteri entro un periodo ragionevole di tempo. Qualora intenda revocare il riconoscimento, lo Stato membro comunica tale intenzione all’organizzazione interprofessionale insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro offre all’organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine. In caso di revoca del riconoscimento, gli Stati membri dispongono l’applicazione di sanzioni idonee. Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento ai sensi del primo comma del presente paragrafo perdono il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.
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