Art. 92
Condizioni di ammissibilità
In vigore dal 29 ott 2009
Condizioni di ammissibilità
Ai fini dell’articolo 132, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, la Commissione tiene conto in particolare delle dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore di cui all’articolo 132, paragrafo 5, dello stesso regolamento e delle condizioni di ammissibilità relative al corrispondente pagamento diretto applicabile in quel momento agli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri di cui all’articolo 132, paragrafo 2, quarto comma, del citato regolamento.
Ai fini dell’articolo 132 del regolamento (CE) n. 73/2009 e del presente capo, per «corrispondente pagamento diretto applicabile agli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri» si intende ogni pagamento diretto che figura nell’allegato I del suddetto regolamento, concesso nel corso dell’anno di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari, le cui condizioni di ammissibilità sono simili a quelle del pagamento diretto nazionale complementare di cui trattasi.
Storico versioni
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