Art. 94

Relazione annuale

In vigore dal 29 ott 2009
Relazione annuale I nuovi Stati membri presentano una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari entro il 30 giugno dell’anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi: a) qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali complementari; b) per ciascun pagamento diretto nazionale complementare, il numero di beneficiari, di ettari, di animali o di altre unità di pagamento, nonché l’importo totale dell’aiuto nazionale complementare erogato; c) un resoconto dei controlli effettuati a norma dell’.
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Relazione annuale (Art. 94 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo