Art. 94
Relazione annuale
In vigore dal 29 ott 2009
Relazione annuale
I nuovi Stati membri presentano una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari entro il 30 giugno dell’anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:
a)
qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali complementari;
b)
per ciascun pagamento diretto nazionale complementare, il numero di beneficiari, di ettari, di animali o di altre unità di pagamento, nonché l’importo totale dell’aiuto nazionale complementare erogato;
c)
un resoconto dei controlli effettuati a norma dell’.
Storico versioni
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