Art. 95

Aiuti di Stato

In vigore dal 29 ott 2009
Aiuti di Stato I pagamenti diretti nazionali complementari corrisposti in modo non conforme all’autorizzazione della Commissione di cui all’articolo 132, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono considerati alla stregua di un aiuto di Stato illegittimo ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (22).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1121:oj#art-95

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Aiuti di Stato (Art. 95 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo