Art. 97
Disposizioni transitorie
In vigore dal 29 ott 2009
Disposizioni transitorie
In deroga all’, paragrafo 2, e all’articolo 159, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 e in relazione all’aiuto per le colture energetiche e al regime di ritiro volontario dei seminativi di cui rispettivamente al capitolo 8 e al capitolo 16 del citato regolamento, la trasformazione delle materie prime raccolte nel 2009 ha luogo entro la data stabilita dallo Stato membro interessato e comunque non oltre il 31 luglio 2011.
Per le colture pluriennali il cui raccolto avviene dopo il 2009, i capitoli 8 e 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004 non si applicano più a partire dal raccolto 2010 e le cauzioni costituite a norma dell’, paragrafo 3, e dell’articolo 158, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono svincolate entro la data stabilita dallo Stato membro interessato e comunque non oltre il 31 luglio 2010.
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