Art. 32

Contratto

In vigore dal 29 ott 2009
Contratto 1.   Fatto salvo il ricorso, da parte degli Stati membri, alla possibilità prevista dall’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, il contratto di trasformazione di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2, dello stesso regolamento è stipulato tra un primo trasformatore riconosciuto ai sensi dell’ del presente regolamento, da una parte, e un produttore o un’organizzazione di produttori riconosciuta che lo rappresenti o un collettore riconosciuto ai sensi dell’, dall’altra. Qualora l’organizzazione di produttori riconosciuta agisca altresì in qualità di primo trasformatore riconosciuto, il contratto può assumere la forma di un impegno di conferimento. 2.   Il contratto o l’impegno di conferimento specifica almeno i seguenti elementi: a) il nome e l’indirizzo delle parti contraenti del contratto o dell’impegno di conferimento; b) le specie interessate e la superficie occupata da ciascuna specie; c) se del caso, un impegno del richiedente a consegnare al primo trasformatore la quantità totale raccolta o i quantitativi minimi definiti dagli Stati membri. Qualora il contratto venga stipulato tra un primo trasformatore riconosciuto e un’organizzazione di produttori riconosciuta o un collettore riconosciuto che rappresenta il richiedente, il contratto menziona altresì il nome e l’indirizzo, di cui alla lettera a), dei richiedenti interessati, nonché le specie e la superficie occupata, di cui alla lettera b), di ciascuno dei richiedenti interessati.
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Contratto (Art. 32 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo