Art. 34

Importo dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli

In vigore dal 29 ott 2009
Importo dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli 1.   In applicazione dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri fissano e pubblicano, entro il 15 marzo dell’anno per il quale è richiesto l’aiuto, l’importo indicativo dell’aiuto per ettaro. 2.   In applicazione dell’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri fissano l’importo definitivo dell’aiuto per ettaro sulla base della superficie determinata.
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Importo dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli (Art. 34 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo