Art. 33
Riconoscimento dei primi trasformatori e dei collettori
In vigore dal 29 ott 2009
Riconoscimento dei primi trasformatori e dei collettori
1. Ai fini del presente capo, gli Stati membri istituiscono un sistema di riconoscimento dei primi trasformatori e dei collettori stabiliti sul loro territorio. Essi definiscono in particolare le condizioni di riconoscimento che garantiscano almeno:
a)
che i primi trasformatori e i collettori riconosciuti dispongono delle capacità amministrative per gestire i contratti di cui all’;
b)
che i primi trasformatori riconosciuti dispongono di capacità di produzione adeguate.
2. Gli Stati membri definiscono una procedura per il controllo dei riconoscimenti.
3. I riconoscimenti conferiti a norma dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2201/96 (14), (CE) n. 2202/96 (15) e (CE) n. 1234/2007 restano in vigore ai fini del presente capo.
4. Se un primo trasformatore o un collettore riconosciuto risulta inadempiente agli obblighi prescritti nel presente capo o nella normativa nazionale adottata in base ad esso, o se non accetta né agevola i controlli in loco effettuati dall’autorità competente in virtù del regolamento (CE) n. 1122/2009, gli Stati membri comminano opportune sanzioni. L’importo delle sanzioni è calcolato in funzione della gravità dell’infrazione.
5. Gli Stati membri pubblicano un elenco dei primi trasformatori e dei collettori riconosciuti almeno due mesi prima della data fissata conformemente all’, paragrafo 2, o all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1122/2009.
Storico versioni
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