Art. 11

Prezzo minimo

In vigore dal 29 ott 2009
Prezzo minimo La concessione dell’aiuto per le patate da fecola è subordinata alla condizione che sia fornita la prova dell’avvenuto pagamento di un prezzo franco fabbrica non inferiore a quello di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo i tassi fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003. Si applica l’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 571/2009.
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Prezzo minimo (Art. 11 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo