Art. 11
Prezzo minimo
In vigore dal 29 ott 2009
Prezzo minimo
La concessione dell’aiuto per le patate da fecola è subordinata alla condizione che sia fornita la prova dell’avvenuto pagamento di un prezzo franco fabbrica non inferiore a quello di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo i tassi fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003.
Si applica l’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 571/2009.
Storico versioni
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