Art. 10

Ammissibilità

In vigore dal 29 ott 2009
Ammissibilità L’aiuto per le patate da fecola di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009 è concesso per le patate oggetto di un contratto di coltivazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 571/2009 della Commissione (12), sulla base del peso netto delle patate determinato mediante uno dei metodi descritti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2235/2003 della Commissione (13), nonché del tenore di fecola delle patate consegnate, conformemente ai tassi fissati nell’allegato II di quest’ultimo regolamento. L’aiuto in oggetto non è concesso per le patate aventi un tenore di fecola inferiore al 13 %, salvo in caso di applicazione dell’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 571/2009.
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Ammissibilità (Art. 10 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo