Art. 12

Pagamento

In vigore dal 29 ott 2009
Pagamento 1.   Fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro sul cui territorio è situata l’azienda che conferisce le patate per la trasformazione in fecola versa l’aiuto per le patate da fecola a ciascun produttore una volta che i quantitativi di patate da lui prodotti nella campagna di commercializzazione considerata siano stati interamente consegnati alle fecolerie e nel termine di quattro mesi dalla data in cui è fornita la prova di cui all’ del presente regolamento e sono rispettate le condizioni di cui all’ del presente regolamento. 2.   A decorrere dal 1o dicembre della campagna di commercializzazione, gli Stati membri possono versare anticipi corrispondenti alle varie porzioni del quantitativo di patate da fecola di ciascun produttore consegnate alle fecolerie per la campagna considerata. Gli anticipi sono versati per i quantitativi di patate da fecola consegnati per i quali sia stata fornita la prova di cui all’ e siano state rispettate le condizioni di cui all’.
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Pagamento (Art. 12 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo