Art. 13

Lupini dolci

In vigore dal 29 ott 2009
Lupini dolci Ai fini del premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, per «lupini dolci» si intendono le varietà di lupini che producono sementi comprendenti una percentuale massima del 5 % di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all’allegato II del presente regolamento.
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Lupini dolci (Art. 13 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo