Art. 5
Requisiti specifici in materia di superfici minime e di semina e coltivazione
In vigore dal 29 ott 2009
Requisiti specifici in materia di superfici minime e di semina e coltivazione
1. L’aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, l’aiuto alle sementi e i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 1, lettere a), c), e) e g), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,3 ettari. Inoltre, ogni parcella coltivata supera la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall’, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.
Nel caso di Malta, i pagamenti diretti di cui all’, paragrafo 1, lettere a), c), e) e g), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,1 ettari, nel caso in cui ogni parcella coltivata superi la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall’, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.
Nel caso della Grecia, i pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 1, lettera g), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,1 ettari, nel caso in cui ogni parcella coltivata superi la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall’, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.
Nel caso della Bulgaria, della Lettonia, dell’Ungheria e della Polonia, il pagamento transitorio per i frutti rossi di cui all’, paragrafo 1, lettera g), è concesso, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,1 ettari, nel caso in cui ogni parcella coltivata superi la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall’, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.
2. La dimensione minima della parcella ammissibile al pagamento per superficie di cui all’, paragrafo 1, lettera d), è pari a 0,10 ettari. Tuttavia gli Stati membri possono fissare una dimensione minima più elevata sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici di cui trattasi.
3. L’aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche e i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 1, lettere a), c) e g), sono concessi solo per le superfici che siano state interamente seminate o piantate e sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.
Storico versioni
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