Art. 4
Comunicazione delle domande e dei pagamenti
In vigore dal 29 ott 2009
Comunicazione delle domande e dei pagamenti
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica e mediante il modulo messo a loro disposizione dalla Commissione, i seguenti dati:
a)
entro il 1o settembre dell’anno considerato:
i)
la superficie totale per la quale è stato chiesto l’aiuto nei seguenti casi:
—
aiuto specifico per il riso di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009,
—
premio per le colture proteiche di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009,
—
pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per categorie di alberi da frutta a guscio,
—
pagamento specifico per il cotone di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009,
—
regime di pagamento unico per superficie (RPUS) di cui all’articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009;
ii)
il numero totale di domande nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all’articolo 99 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per tipo di animale femmina e per tipo di premio;
b)
entro il 15 ottobre dell’anno considerato, la superficie totale determinata nel caso del premio per le colture proteiche di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009;
c)
entro il 31 gennaio dell’anno successivo:
i)
la superficie totale determinata utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione nei seguenti casi:
—
aiuto specifico per il riso di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per superficie e sottosuperficie di base,
—
pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per categorie di alberi da frutta a guscio,
—
pagamento specifico per il cotone di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009,
—
regime di pagamento unico per superficie (RPUS) di cui all’articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009;
ii)
il numero totale di bovini maschi per i quali è stato chiesto il premio speciale di cui all’articolo 110 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per fascia di età e per tipo di animale (toro o manzo);
iii)
il numero totale di vacche per le quali è stato chiesto il premio per vacca nutrice di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito secondo i regimi di cui all’articolo 111, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso regolamento;
d)
entro il 1o marzo dell’anno successivo, il numero totale di animali per i quali è stato chiesto il premio all’abbattimento di cui all’articolo 116 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per tipo di animale (vitelli, bovini adulti), indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;
e)
entro il 31 luglio dell’anno successivo, il quantitativo totale per il quale l’aiuto è stato effettivamente erogato nel caso dell’aiuto alle sementi di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per specie di sementi elencate nell’allegato XIII dello stesso regolamento.
2. Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1, la superficie è espressa in ettari con due decimali e la quantità è espressa in tonnellate con tre decimali.
3. In caso di variazione dei dati di cui al paragrafo 1, in particolare a seguito di controlli o correzioni o precisazioni di dati precedenti, il relativo aggiornamento è comunicato alla Commissione entro un mese dall’avvenuta variazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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