Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 ott 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009, all’ del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione (10) e all’ del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (11). In particolare, la definizione di bosco ceduo a rotazione rapida di cui all’, lettera n), del regolamento (CE) n. 1120/2009 si applica, mutatis mutandis, in relazione all’RPUS.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo