Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 ott 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009, all’ del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione (10) e all’ del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (11).
In particolare, la definizione di bosco ceduo a rotazione rapida di cui all’, lettera n), del regolamento (CE) n. 1120/2009 si applica, mutatis mutandis, in relazione all’RPUS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:1121:oj#art-2