Art. 73
Diritti parziali
In vigore dal 29 ott 2009
Diritti parziali
1. Se il risultato dei calcoli da effettuare in applicazione degli articoli da 65 a 72 non è un numero intero, si tiene conto soltanto del primo decimale.
2. Se l’applicazione delle disposizioni della presente sezione fa sorgere diritti parziali al premio per un agricoltore o per la riserva nazionale, tali diritti parziali vengono addizionati.
3. Se un agricoltore detiene un diritto parziale, quest’ultimo dà titolo a ricevere soltanto la frazione corrispondente dell’importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale supplementare di cui all’.
Storico versioni
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