Art. 75
Arrotondamento del numero di animali
In vigore dal 29 ott 2009
Arrotondamento del numero di animali
Se il risultato del calcolo del numero massimo di giovenche in percentuale, ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, è un numero decimale, tale numero è arrotondato per difetto, se inferiore a 0,5, e per eccesso, se pari o superiore a 0,5.
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