Art. 74
Regime specifico per le giovenche
In vigore dal 29 ott 2009
Regime specifico per le giovenche
1. Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 ne informano la Commissione, comunicando nel contempo i dati che consentono di stabilire se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 115, paragrafo 1, di detto regolamento.
Gli Stati membri interessati comunicano altresì, se del caso, il massimale specifico da essi stabilito.
La Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
Le decisioni vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi.
2. Gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 comunicano alla Commissione, entro il 1o gennaio dell’anno considerato, qualsiasi modifica del massimale nazionale specifico da essi stabilito.
3. Gli Stati membri che applicano il regime specifico stabiliscono criteri per garantire che il premio venga versato agli agricoltori la cui mandria di giovenche è destinata alla rimonta di mandrie di vacche. Tra questi criteri possono figurare, in particolare, un limite di età e/o condizioni relative alla razza. Entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno considerato, gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri adottati. Ogni ulteriore modifica è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno considerato.
4. Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all’articolo 115, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero ottenuto di animali ammissibili è inferiore a un numero intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell’importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale supplementare di cui all’. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.
5. Negli Stati membri che applicano il regime specifico, la condizione di cui all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 relativa al numero minimo di animali da detenere è interamente soddisfatta con vacche nutrici, se l’agricoltore ha presentato una domanda per vacche nutrici, oppure con giovenche, se l’agricoltore ha presentato una domanda per giovenche.
6. Le disposizioni degli articoli da 65 a 73 non si applicano al regime specifico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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