Art. 64

Premio nazionale supplementare

In vigore dal 29 ott 2009
Premio nazionale supplementare 1.   Il premio nazionale supplementare per vacca nutrice di cui all’articolo 111, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso soltanto all’agricoltore che percepisca il premio per vacca nutrice per lo stesso anno civile. Il premio nazionale supplementare viene concesso limitatamente al numero di animali ammesso a beneficiare del premio per vacca nutrice, se del caso previa applicazione della riduzione proporzionale di cui all’articolo 115, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009. 2.   Gli Stati membri possono stabilire ulteriori condizioni per la concessione del premio nazionale supplementare, informandone tempestivamente la Commissione prima della loro entrata in vigore. 3.   Entro il 31 agosto di ogni anno civile, la Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all’articolo 111, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.
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Premio nazionale supplementare (Art. 64 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo