Art. 66

Comunicazione

In vigore dal 29 ott 2009
Comunicazione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno: a) qualsiasi modifica della riduzione di cui all’articolo 113, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009; b) se del caso, qualsiasi modifica delle misure adottate ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento. 2.   Entro il 31 luglio di ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica e mediante il modulo messo a loro disposizione dalla Commissione, i seguenti dati: a) il numero di diritti al premio restituiti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell’anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell’azienda; b) il numero di diritti al premio non utilizzati, di cui all’, paragrafo 2, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell’anno civile precedente; c) il numero di diritti assegnati a norma dell’articolo 114, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 nel corso dell’anno civile precedente.
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Comunicazione (Art. 66 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo