Art. 68
Utilizzazione dei diritti
In vigore dal 29 ott 2009
Utilizzazione dei diritti
1. L’agricoltore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro produttore.
2. Se nel corso di un anno civile l’agricoltore non utilizza la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, tranne nei seguenti casi:
a)
se l’agricoltore che detiene un massimo di sette diritti al premio non ha utilizzato la percentuale minima dei propri diritti, determinata secondo il disposto del paragrafo 4, durante due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata durante l’ultimo anno civile è trasferita alla riserva nazionale;
b)
l’agricoltore partecipa ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione;
c)
l’agricoltore partecipa ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell’ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti; oppure
d)
in casi eccezionali debitamente giustificati.
3. La cessione temporanea ha per oggetto almeno il numero di animali precisato all’, paragrafo 1, e la sua durata è espressa in anni civili interi. Alla fine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, l’agricoltore recupera, salvo in caso di trasferimento, tutti i suoi diritti per utilizzarli lui stesso nel corso di almeno due anni consecutivi. Se l’agricoltore non utilizza la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4 in ciascuno di questi due anni, lo Stato membro ritira ogni anno e trasferisce alla riserva nazionale, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati, la quota non utilizzata dei diritti in questione.
Tuttavia, per gli agricoltori che partecipano a programmi di prepensionamento riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.
Gli agricoltori che si sono impegnati a partecipare ad un programma di estensivizzazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2078/92 o ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1257/1999 o ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 non sono autorizzati a cedere temporaneamente né a trasferire i loro diritti per tutta la durata dell’impegno. Tale divieto non si applica tuttavia nei casi in cui il programma permette il trasferimento e/o la cessione temporanea di diritti ad agricoltori la cui partecipazione a misure diverse da quelle di cui al presente comma richieda l’acquisizione di diritti.
4. La percentuale minima di utilizzazione dei diritti al premio è del 70 %. Gli Stati membri possono tuttavia aumentare tale percentuale fino al 100 %.
Gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione la percentuale che intendono applicare o le modifiche che intendono apportarvi.
Storico versioni
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