Art. 69

Trasferimento e cessione temporanea di diritti

In vigore dal 29 ott 2009
Trasferimento e cessione temporanea di diritti 1.   Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, in funzione delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di trasferimento parziale senza trasferimento dell’azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a cinque diritti al premio. 2.   Il trasferimento e la cessione temporanea di diritti al premio acquistano efficacia solo dopo la loro comunicazione congiunta alle competenti autorità dello Stato membro da parte dell’agricoltore che trasferisce e/o cede i diritti e dell’agricoltore che li riceve. Tale comunicazione è effettuata entro il termine stabilito dallo Stato membro e comunque entro la data di presentazione della domanda di premio da parte dell’agricoltore che riceve i diritti, salvo qualora il trasferimento dei diritti abbia luogo per via di successione ereditaria. In tal caso, l’agricoltore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l’adeguata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede dell’agricoltore defunto.
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