Art. 67

Diritti ottenuti gratuitamente

In vigore dal 29 ott 2009
Diritti ottenuti gratuitamente Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, l’agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni civili successivi al loro ottenimento.
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Diritti ottenuti gratuitamente (Art. 67 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo