Art. 82
Anticipi
In vigore dal 29 ott 2009
Anticipi
1. Ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in base ai risultati dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, l’autorità competente versa all’agricoltore, per il numero di capi giudicato ammissibile, un anticipo pari al 60 % del premio speciale, del premio per vacca nutrice e del premio all’abbattimento.
Nel caso del premio speciale, del regime specifico per le giovenche di cui all’ e del premio all’abbattimento, lo Stato membro può ridurre la percentuale dell’anticipo, senza scendere tuttavia al di sotto del 40 %.
L’anticipo può essere versato soltanto a decorrere dal 16 ottobre dell’anno civile per il quale è chiesto il premio.
2. Il saldo del premio consiste in un importo pari alla differenza tra l’anticipo versato e il premio cui l’agricoltore ha diritto.
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