Art. 81
Massimali nazionali
In vigore dal 29 ott 2009
Massimali nazionali
1. I massimali nazionali di cui all’articolo 116, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono riportati nell’allegato VI del presente regolamento.
2. Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all’articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero ottenuto di animali ammissibili è inferiore a un numero intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell’importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.
Storico versioni
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