Art. 81

Massimali nazionali

In vigore dal 29 ott 2009
Massimali nazionali 1.   I massimali nazionali di cui all’articolo 116, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono riportati nell’allegato VI del presente regolamento. 2.   Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all’articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero ottenuto di animali ammissibili è inferiore a un numero intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell’importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1121:oj#art-81

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Massimali nazionali (Art. 81 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo