Art. 79
Peso e presentazione della carcassa
In vigore dal 29 ott 2009
Peso e presentazione della carcassa
1. Ai fini dell’articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, la carcassa di vitello è presentata dopo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei piedi, con il fegato, i rognoni e il relativo grasso.
2. Il peso da prendere in considerazione è il peso della carcassa dopo il raffreddamento, oppure il peso della carcassa determinato a caldo appena possibile dopo la macellazione, diminuito del 2 %.
3. Se la carcassa è presentata senza il fegato, i rognoni e/o il relativo grasso, il peso della stessa è maggiorato delle seguenti quantità:
a)
3,5 kg per il fegato;
b)
0,5 kg per i rognoni;
c)
3,5 kg per il grasso dei rognoni.
4. Gli Stati membri possono disporre che la condizione relativa al peso di cui all’articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 si consideri rispettata se il vitello ha un’età inferiore a sei mesi al momento dell’abbattimento o dell’esportazione.
Se il peso carcassa non può essere determinato presso il macello, il requisito di peso di cui all’articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 si considera rispettato se il peso vivo non supera i 300 kg.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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