Art. 79

Peso e presentazione della carcassa

In vigore dal 29 ott 2009
Peso e presentazione della carcassa 1.   Ai fini dell’articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, la carcassa di vitello è presentata dopo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei piedi, con il fegato, i rognoni e il relativo grasso. 2.   Il peso da prendere in considerazione è il peso della carcassa dopo il raffreddamento, oppure il peso della carcassa determinato a caldo appena possibile dopo la macellazione, diminuito del 2 %. 3.   Se la carcassa è presentata senza il fegato, i rognoni e/o il relativo grasso, il peso della stessa è maggiorato delle seguenti quantità: a) 3,5 kg per il fegato; b) 0,5 kg per i rognoni; c) 3,5 kg per il grasso dei rognoni. 4.   Gli Stati membri possono disporre che la condizione relativa al peso di cui all’articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 si consideri rispettata se il vitello ha un’età inferiore a sei mesi al momento dell’abbattimento o dell’esportazione. Se il peso carcassa non può essere determinato presso il macello, il requisito di peso di cui all’articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 si considera rispettato se il peso vivo non supera i 300 kg.
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Peso e presentazione della carcassa (Art. 79 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo