Art. 78

Domanda

In vigore dal 29 ott 2009
Domanda 1.   La domanda di aiuto contiene i dati necessari per il pagamento del premio all’abbattimento, in particolare la data di nascita dell’animale per gli animali nati dopo il 1o gennaio 1998. La domanda di aiuto è presentata entro un termine stabilito dallo Stato membro, che non può eccedere i sei mesi dall’abbattimento dell’animale o, in caso di esportazione, dalla data di uscita dal territorio doganale della Comunità, né scadere dopo la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, tranne in casi eccezionali che verranno decisi dallo Stato membro interessato in caso di spedizione o esportazione. Nel rispetto di tale limite temporale, gli Stati membri possono stabilire periodi e date per la presentazione delle domande di aiuto e determinare il numero di domande che un agricoltore può presentare per anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione della domanda tramite una persona diversa dall’agricoltore. In questo caso, la domanda reca il nome e l’indirizzo dell’agricoltore avente diritto al premio all’abbattimento. Oltre a quanto prescritto nell’ambito del sistema integrato, ogni domanda contiene quanto segue: a) se il premio è concesso al momento della macellazione, un attestato rilasciato dal macello o un altro documento compilato o vistato dal macello e contenente almeno le stesse informazioni, indicante: i) il nome e l’indirizzo del macello (o un codice equivalente); ii) la data di macellazione e i numeri di identificazione e di macellazione dell’animale; iii) ove si tratti di vitelli, il peso carcassa (tranne in caso di applicazione dell’, paragrafo 4); b) se l’animale è esportato verso un paese terzo: i) il nome e l’indirizzo dell’esportatore (o un codice equivalente); ii) il numero di identificazione dell’animale; iii) la dichiarazione di esportazione, nella quale si precisi l’età per gli animali nati dopo il 1o gennaio 1998 e, per i vitelli (tranne in caso di applicazione dell’, paragrafo 4), il peso vivo, che non può superare i 300 kg; iv) la prova dell’uscita dal territorio doganale della Comunità, fornita analogamente a quanto previsto per le restituzioni all’esportazione. Gli Stati membri possono disporre che le informazioni di cui alle lettere a) e b) del quarto comma vengano trasmesse tramite uno o più organismi riconosciuti dallo Stato membro, ricorrendo eventualmente alle tecnologie dell’informazione. Gli Stati membri accertano l’esattezza degli attestati o dei documenti rilasciati e, se del caso, delle informazioni di cui al quarto comma, procedendo a controlli regolari e non preannunciati. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che le informazioni relative all’abbattimento degli animali, trasmesse dai macelli alle autorità competenti e inserite nella banca dati informatizzata di cui all’, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000, siano assimilate ad una domanda di premio all’abbattimento presentata a nome dell’agricoltore, a condizione che lo Stato membro interessato ritenga che la banca dati in questione offre sufficienti garanzie di esattezza delle informazioni in essa contenute ai fini del regime del premio all’abbattimento e, se del caso, del versamento del premio speciale al momento della macellazione. Lo Stato membro può tuttavia prescrivere che venga presentata una domanda in debita forma. In tal caso, esso può determinare il tipo di informazioni che devono corredare la domanda. Lo Stato membro che decida di applicare il presente paragrafo comunica alla Commissione ogni ulteriore modifica prima di applicarla. Gli Stati membri provvedono affinché i dati messi a disposizione dell’organismo pagatore contengano tutte le informazioni necessarie per il pagamento del premio all’abbattimento, in particolare quanto segue: a) il tipo e il numero di animali di cui all’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, macellati durante l’anno considerato; b) i dati relativi al rispetto delle condizioni di età e peso carcassa degli animali di cui al medesimo articolo, nonché del periodo di detenzione di cui all’ del presente regolamento; c) se del caso, le informazioni necessarie per il pagamento del premio speciale al momento della macellazione. 3.   Nel caso di animali che sono stati oggetto di uno scambio intracomunitario dopo il periodo di detenzione di cui all’, il macello rilascia il documento di cui al paragrafo 1, quarto comma, lettera a), del presente articolo anche se lo Stato membro nel quale ha luogo la macellazione ha deciso di applicare la deroga di cui al paragrafo 2. Tuttavia, se i loro sistemi informatici di scambio di dati sono compatibili, due Stati membri possono applicare di comune accordo il paragrafo 2. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per controllare efficacemente l’autenticità dei documenti trasmessi e/o l’esattezza dei dati scambiati. A tal fine, lo Stato membro in cui è effettuato il pagamento trasmette regolarmente allo Stato membro di macellazione un riepilogo, ripartito per macello, degli attestati di macellazione (o delle informazioni equivalenti) pervenuti da quest’ultimo Stato membro.
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Domanda (Art. 78 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo