Art. 6

Coefficiente di riduzione

In vigore dal 29 ott 2009
Coefficiente di riduzione Il coefficiente di riduzione della superficie, applicabile nei casi contemplati all’, all’, paragrafo 2, e all’ del regolamento (CE) n. 73/2009, è fissato prima che i pagamenti siano concessi agli agricoltori e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo, sulla base dei dati comunicati a norma dell’, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento.
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