Art. 7

Termini per la semina

In vigore dal 29 ott 2009
Termini per la semina Per poter beneficiare dell’aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi: a) il 30 giugno precedente il raccolto in questione per la Francia, l’Italia, il Portogallo e la Spagna; b) il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.
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Termini per la semina (Art. 7 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo