Art. 7
Termini per la semina
In vigore dal 29 ott 2009
Termini per la semina
Per poter beneficiare dell’aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:
a)
il 30 giugno precedente il raccolto in questione per la Francia, l’Italia, il Portogallo e la Spagna;
b)
il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.
Storico versioni
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