Art. 87
Identificazione e registrazione degli animali
In vigore dal 29 ott 2009
Identificazione e registrazione degli animali
L’obbligo di identificazione e di registrazione degli animali di cui all’articolo 117 del regolamento (CE) n. 73/2009 si applica, per gli animali nati anteriormente al 1o gennaio 1998, secondo le modalità stabilite dalla direttiva 2008/71/CE del Consiglio (21), salvo nel caso di animali oggetto di scambi intracomunitari.
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