Art. 85
Determinazione delle quote latte individuali
In vigore dal 29 ott 2009
Determinazione delle quote latte individuali
Fino al termine del settimo periodo consecutivo di cui all’ del regolamento (CE) n. 1234/2007, in deroga all’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, uno Stato membro può decidere che, nel caso di produttori di latte che rendono disponibili o riprendono, in tutto o in parte, quote individuali con effetto rispettivamente il 31 marzo o il 1o aprile, ai sensi dell’, lettere i) e k), del regolamento (CE) n. 1234/2007 o conformemente a disposizioni nazionali adottate in applicazione degli del medesimo regolamento, la quota individuale massima di latte disponibile per poter beneficiare del premio per vacca nutrice e il numero massimo di vacche nutrici sono determinati il 1o aprile.
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