Art. 30
Comunicazioni ai produttori
In vigore dal 29 ott 2009
Comunicazioni ai produttori
1. Entro il 31 gennaio dell’anno considerato gli Stati membri comunicano ai produttori di cotone:
a)
le varietà riconosciute; tuttavia, le varietà riconosciute ai sensi dell’ dopo tale data devono essere comunicate ai coltivatori entro il 15 marzo dello stesso anno;
b)
i criteri per l’autorizzazione dei terreni;
c)
la densità minima di piante di cotone di cui all’;
d)
le pratiche agronomiche richieste.
2. In caso di revoca del riconoscimento di una varietà, gli Stati membri ne informano i coltivatori entro il 31 gennaio per le semine dell’anno successivo.
Storico versioni
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