Art. 30

Comunicazioni ai produttori

In vigore dal 29 ott 2009
Comunicazioni ai produttori 1.   Entro il 31 gennaio dell’anno considerato gli Stati membri comunicano ai produttori di cotone: a) le varietà riconosciute; tuttavia, le varietà riconosciute ai sensi dell’ dopo tale data devono essere comunicate ai coltivatori entro il 15 marzo dello stesso anno; b) i criteri per l’autorizzazione dei terreni; c) la densità minima di piante di cotone di cui all’; d) le pratiche agronomiche richieste. 2.   In caso di revoca del riconoscimento di una varietà, gli Stati membri ne informano i coltivatori entro il 31 gennaio per le semine dell’anno successivo.
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Comunicazioni ai produttori (Art. 30 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo