Art. 30 · Comunicazioni ai produttori

Art. 30

Comunicazioni ai produttori

In vigore dal 29 ott 2009
Comunicazioni ai produttori 1.   Entro il 31 gennaio dell’anno considerato gli Stati membri comunicano ai produttori di cotone: a) le varietà riconosciute; tuttavia, le varietà riconosciute ai sensi dell’ dopo tale data devono essere comunicate ai coltivatori entro il 15 marzo dello stesso anno; b) i criteri per l’autorizzazione dei terreni; c) la densità minima di piante di cotone di cui all’; d) le pratiche agronomiche richieste. 2.   In caso di revoca del riconoscimento di una varietà, gli Stati membri ne informano i coltivatori entro il 31 gennaio per le semine dell’anno successivo.
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