Art. 26

Condizioni di ammissibilità

In vigore dal 29 ott 2009
Condizioni di ammissibilità La semina delle superfici di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 si considera realizzata mediante l’ottenimento della densità minima di piante fissata dallo Stato membro in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle peculiarità regionali.
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Condizioni di ammissibilità (Art. 26 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo