Art. 24

Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone

In vigore dal 29 ott 2009
Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone Gli Stati membri stabiliscono criteri oggettivi in base ai quali i terreni agricoli possono essere autorizzati ai fini del pagamento specifico per il cotone di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009. Tali criteri si basano su uno o più dei seguenti fattori: a) l’economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza; b) la situazione pedoclimatica delle superfici considerate; c) la gestione delle acque da irrigazione; d) le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell’ambiente.
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Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone (Art. 24 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo