Art. 22

Anticipi

In vigore dal 29 ott 2009
Anticipi Gli Stati membri possono concedere anticipi ai moltiplicatori di sementi a partire dal 1o dicembre dell’anno per il quale è concesso l’aiuto. L’anticipo è proporzionato alla quantità di sementi già commercializzate per la semina, ai sensi dell’, purché siano rispettate tutte le condizioni previste nel presente capo.
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