Art. 21

Commercializzazione delle sementi

In vigore dal 29 ott 2009
Commercializzazione delle sementi L’aiuto è concesso a condizione che le sementi siano state effettivamente commercializzate per la semina da parte del beneficiario entro il 15 giugno dell’anno successivo al raccolto. Per sementi «commercializzate» si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate ad un’altra persona.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1121:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Commercializzazione delle sementi (Art. 21 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo