Art. 19

Produzione delle sementi

In vigore dal 29 ott 2009
Produzione delle sementi 1.   Le sementi sono prodotte: a) in forza di un contratto di coltivazione stipulato tra uno stabilimento di sementi o un costitutore e un moltiplicatore; oppure b) direttamente dallo stabilimento di sementi o dal costitutore, nel qual caso la produzione è attestata da una dichiarazione di coltivazione. 2.   Gli stabilimenti di sementi e i costitutori di cui al paragrafo 1 sono riconosciuti o registrati dagli Stati membri. Il riconoscimento o la registrazione da parte di uno Stato membro sono validi nell’insieme della Comunità. 3.   Uno stabilimento di sementi o un costitutore che moltiplica o fa moltiplicare sementi in uno Stato membro diverso da quello del riconoscimento o della registrazione di cui al paragrafo 2 deve fornire all’autorità competente del primo Stato membro, a richiesta di quest’ultimo, tutti i dati necessari per la verifica del diritto all’aiuto.
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