Art. 95 · Aiuti di Stato

Art. 95

Aiuti di Stato

In vigore dal 29 ott 2009
Aiuti di Stato I pagamenti diretti nazionali complementari corrisposti in modo non conforme all’autorizzazione della Commissione di cui all’articolo 132, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono considerati alla stregua di un aiuto di Stato illegittimo ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (22).
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