Art. 91

Coefficiente di riduzione

In vigore dal 29 ott 2009
Coefficiente di riduzione Qualora, in un determinato settore, i pagamenti diretti nazionali complementari siano superiori al livello massimo autorizzato dalla Commissione a norma dell’articolo 132, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’aliquota dei pagamenti diretti nazionali complementari del settore interessato è ridotta proporzionalmente applicando un coefficiente di riduzione.
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Coefficiente di riduzione (Art. 91 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo