Art. 54
Massimale regionale
In vigore dal 29 ott 2009
Massimale regionale
1. Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all’articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero ottenuto di animali ammissibili è inferiore a un numero intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell’importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.
2. Se gli Stati membri decidono di differenziare le regioni ai sensi dell’articolo 109, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 o di modificare le regioni esistenti all’interno del proprio territorio, ne informano la Commissione entro il 1o gennaio dell’anno considerato, precisando la definizione della regione e il massimale corrispondente. Ogni ulteriore modifica è comunicata alla Commissione entro il 1o gennaio dell’anno considerato.
Storico versioni
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